Dall’analisi del fascicolo è emerso che il documento digitale, in particolare un pdf dal nome “Pensiero personale riservato per XXXXXX” in allegato a una e-mail attribuita all’imputato (NOME.COGNOME@SITOWEB.COM), è stato inoltrato da altre persone fino ad arrivare alla querelante sig. YYYYYY.
L’ e-mail con i relativi allegati subendo vari inoltri, potrebbero essere stati alterati nel loro contenuto con estrema facilità da chiunque.
Con la nostra relazione abbiamo dimostrato e certificato la procedura per creare una e-mail identica a quella in uso dall’imputato e inviata con relativi allegati, (a titolo dimostrativo) alla Future Engineering s.n.c.
Si osserva in conclusione che in assenza di una consulenza tecnica, atta ad:
- accertare la paternità dell’indirizzo di posta elettronica NOME.COGNOME@SITOWEB.COM ;
- impedire l’alterazione della prova informatica (art. 254 bis c.p.p.) ;
- consentire la conservazione e preservazione della prova informatica (art. 259 c.p.p.) .
non si può dire con certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio quanto segue:
- che l’appartenenza dell’indirizzo di posta elettronica NOME.COGNOME@SITOWEB.COM sia riconducibile all’imputato;
- nell’ipotesi che l’appartenenza dell’indirizzo di posta elettronica NOME.COGNOME@SITOWEB.COM fosse riconducibile all’imputato, non si può dire con certezza l’esatto contenuto della e-mail ne dei file allegati, per il fatto stesso di aver subito vari inoltri.